COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO - U.O. GARE, CONTRATTI E SUPPORTO AMMINISTRATIVOGara Telematica007643/2019

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO SU SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO PER L’ANNO 2019

(Scaduta)
Servizio di assistenza balneare sulle spiagge libere comunali per la stagione estiva 2019 per garantire la predisposizione di apposite postazioni di salvamento ubicate nei tratti di spiaggia libera del territorio comunale
Inizio:
10/04/2019 13:00
Fine:
26/04/2019 12:00
Data di pubblicazione:
10/04/2019 10:45

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  • 75252000. Servizi di salvataggio

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Comunicazioni della Stazione Appaltante

# Comunicazioni
1

Pubblicata il 12/04/2019

richiesta chiarimenti

Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana

Stazione appaltante: COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO - U.O. GARE, CONTRATTI E SUPPORTO AMMINISTRATIVO

Gara: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO SU SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO PER L’ANNO 2019

QUESITO

Quale requisito di capacità tecnica e professionale è richiesto che la socità abbia svolto n. 2 servizi di almeno 40.000 euro cadauno.

La nostra società è di nuova costituzione ed ha svolto un solo servizio identico a quello oggetto della vostra manifestazione di interesse di importo di poco inferiore, ma riteniamo di aver diritto di partecipare alla gara per le motivazioni sotto riportate.

L’ Autorità (ANAC) ha rilevato più volte che, ai fini della salvaguardia del principio generale di più ampia partecipazione, il calcolo per la verifica del possesso dei requisiti indicati nel bando va effettuato sugli anni di effettiva esistenza dell’impresa e i bilanci e la documentazione da presentare sono da riferirsi agli anni di effettiva operatività della stessa. A tal proposito si veda parere di precontenzioso Anac n. 308/2007; n.191/2012; n. 191/17/S; n. 113/17/S.

Inoltre, in base ai principi di proporzionalità e di concorrenza, come voluto dall’articolo 1, punto ccc) della legge delega n. 11/2016, concernente il “Miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, anche con riferimento ai servizi di architettura e ingegneria e agli altri servizi professionali dell’area tecnica, per i piccoli e medi operatori economici, per i giovani professionisti, per le micro, piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione”, anche le Linee Guida n. 1, delibera n. 973 del 14 settembre 2016 Anac prevedono che, in considerazione delle esigenze di mercato e tenuto conto del periodo di crisi attraversato negli ultimi anni, i requisiti di partecipazione siano valutati in funzione maggiormente pro concorrenziale.

Si richiama anche la Delibera Anac N. 1349 del 20 dicembre 2017 – depositata il 17/01/2018.

Infine, chiediamo chiarimenti circa la presentazione di una referenza bancaria, in relazione alla legge degli appalti e alle linee guida ANAC.

RISPOSTA

Per quanto concerne la capacità tecnica e professionale, la stazione appaltante individua, nelle propria discrezionalità, requisiti che dimostrino il possesso, da parte dei concorrenti, delle risorse umane, tecniche e di esperienza necessarie per eseguire l'appalto (art. 83, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito Codice), nel rispetto del principio di proporzionalità e di favor partecipationis con particolare riguardo alle micro, piccole e medie imprese.

Nella procedura in oggetto l'importo richiesto per i servizi resi è considerevolmente inferiore rispetto all'importo a base di gara (€ 112.262,44), quindi proporzionato, e il valore di riferimento non limita in alcun modo la partecipazione delle MPMI, considerati i limiti dimensionali delle micro, piccole e medie imprese, come definiti dalla normativa di settore.

Riguardo alle imprese di nuova costituzione la considerazione dei servizi resi in proporzione alla data di avvio delle attività è ammessa per l'eventuale richiesta di fatturato, che, però, non è richiesto nella procedura in oggetto (allegato XVII, parte I, lettera c, del Codice); tuttavia non è esclusa la partecipazione anche di queste realtà, che possono sempre ricorrere all'istituto dell'avvilimento per i requisiti di capacità tecnica mancanti o partecipare in raggruppamento con altra impresa che copra il requisito di capacità tecnica richiesto.

Per quanto concerne, invece, la richiesta della referenza bancaria, essa è rispettosa del Codice, considerato che tale documento è espressamente citato tra i possibili mezzi di prova della capacità economica e finanziaria elencati nel citato allegato XVII, parte I.

Il responsabile del procedimento

Chiarimenti

Nessun chiarimento presente per la richiesta di preventivi.